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La sentenza in commento chiarisce il tema della continuità normativa tra l’abrogato art. 346, secondo comma, e il traffico di influenze illecite, così come riformulato dalla l. 3/2019. Nell’escludere tale rapporto di continuità, sconfessando l’intenzione legislativa di inglobare il millantato credito nell’art. 346-bis, la Cassazione offre lo spunto per ridiscutere l’interpretazione del traffico di influenze, il cui disvalore sembra fondarsi, più che sulla mera relazione tra mediatore e funzionario pubblico, sullo sfruttamento illecito di una capacità di influenza e sul potenziale danno arrecato ai terzi che non abbiano pari accesso ai meccanismi decisionali della pubblica amministrazione. Da qui, seri dubbi sull’unificazione realizzata dalla l. c.d. “spazzacorrotti”, che appare forzata e poco adeguata alla realtà da regolare.